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Cassazione 23909/2026: particolare tenuità nei reati antinfortunistici

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Cassazione 23909/2026: particolare tenuità nei reati antinfortunistici

La normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro impone al datore di lavoro una serie di obblighi che non hanno una funzione meramente burocratica, ma sono finalizzati a prevenire concretamente i rischi per i lavoratori.
Formazione, sorveglianza sanitaria, organizzazione della vigilanza e individuazione delle figure della sicurezza costituiscono, infatti, elementi essenziali del sistema di prevenzione.
In questo contesto si inserisce la sentenza n. 23909 del 30 giugno 2026 della Corte di Cassazione, Sezione III penale, che affronta il tema della particolare tenuità del fatto prevista dall’art. 131-bis c.p. in relazione ad alcune violazioni della normativa antinfortunistica.
La pronuncia è particolarmente interessante perché la Cassazione ha ritenuto non adeguatamente motivata la decisione con cui il Tribunale di Vercelli aveva dichiarato il non luogo a procedere per particolare tenuità del fatto, disponendo un nuovo giudizio.

I fatti

La vicenda nasce da un’ispezione effettuata il 22 marzo 2023 dal personale dello SPRESAL di Alessandria presso un cantiere edile.
Nel corso del sopralluogo erano presenti tre lavoratori, dipendenti di una società il cui legale rappresentante era anche datore di lavoro.
Gli accertamenti avevano portato a contestare tre violazioni del D.Lgs. 81/2008: la mancata verifica dell’idoneità sanitaria dei lavoratori, la mancata formazione generale e specifica e la mancata individuazione formale del preposto.
Durante il sopralluogo non erano state tuttavia rilevate ulteriori situazioni di pericolo immediato o altre significative violazioni delle norme di sicurezza.
Gli inadempimenti contestati riguardavano, quindi, principalmente aspetti organizzativi e documentali.
Gli organi di vigilanza avevano impartito le relative prescrizioni, secondo il meccanismo previsto dal D.Lgs. 758/1994, che consente, in presenza dei presupposti, di regolarizzare le violazioni e definire il procedimento attraverso l’adempimento delle prescrizioni e il pagamento della sanzione prevista.
Le prescrizioni, però, non venivano adempiute.
Successivamente il cantiere cessava l’attività e la società interrompeva i propri rapporti contrattuali.
Anche il pagamento della somma prevista dalla procedura estintiva non veniva effettuato.

La decisione del Tribunale di Vercelli

La vicenda arrivava davanti al Tribunale di Vercelli che, con sentenza del 10 novembre 2025, dichiarava il non luogo a procedere ritenendo applicabile l’art. 131-bis c.p.
Secondo il Tribunale, le violazioni contestate, pur risultando provate, presentavano un livello di offensività particolarmente contenuto.
Venivano valorizzati soprattutto la loro natura prevalentemente documentale e organizzativa, l’assenza di situazioni di pericolo concreto rilevate dagli ispettori e la circostanza che il cantiere non fosse più operativo.
Il giudice considerava inoltre l’assenza di una condotta abituale e il fatto che non fossero state riscontrate ulteriori violazioni della normativa antinfortunistica.
Sulla base di tali elementi, il Tribunale riteneva integrati i presupposti della particolare tenuità del fatto.
La decisione veniva impugnata dal Procuratore Generale, secondo il quale il Tribunale aveva effettuato una valutazione incompleta dell’offensività delle condotte, trascurando la pluralità delle violazioni e la condotta tenuta dall’imputato successivamente agli accertamenti.

La decisione della Cassazione

La Terza Sezione penale della Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e annullato la decisione del Tribunale, disponendo il rinvio per un nuovo giudizio.
Il punto centrale della pronuncia riguarda proprio i criteri con cui deve essere valutata la particolare tenuità del fatto.
La Cassazione ricorda che l’art. 131-bis c.p. richiede una valutazione complessiva della condotta, considerando le modalità del fatto, l’esiguità del danno o del pericolo e gli altri elementi rilevanti ai sensi dell’art. 133 c.p.
Non è quindi sufficiente osservare che, al momento dell’ispezione, non fosse presente un pericolo immediato per i lavoratori.
Secondo la Corte, anche violazioni apparentemente “documentali” possono assumere una concreta rilevanza sul piano della sicurezza, proprio perché gli obblighi di formazione, sorveglianza sanitaria e individuazione del preposto sono strumenti destinati a prevenire il verificarsi di situazioni di rischio.
La loro violazione deve pertanto essere valutata in relazione alla funzione prevenzionistica dell’obbligo, e non soltanto alla sua dimensione formale.
La Cassazione richiama inoltre l’attenzione sulla pluralità delle violazioni.
Nel caso concreto non si trattava di una singola irregolarità, ma di tre distinti inadempimenti riguardanti diversi profili dell’organizzazione della sicurezza e riferiti a più lavoratori.
Tale circostanza non esclude automaticamente l’applicazione dell’art. 131-bis, ma deve essere adeguatamente considerata nel giudizio sull’offensività complessiva della condotta.

Rileva anche la condotta successiva

Un altro aspetto significativo della pronuncia riguarda il comportamento dell’imputato dopo l’accertamento delle violazioni.
La Cassazione sottolinea infatti che, ai fini della valutazione della particolare tenuità, deve essere considerata anche la condotta successiva al reato.
Nel caso esaminato, l’imputato non aveva adempiuto alle prescrizioni impartite dagli organi di vigilanza e non aveva effettuato il pagamento previsto dalla procedura estintiva.
Anche la cessazione dell’attività del cantiere, quindi, non poteva essere automaticamente interpretata come elemento favorevole: la semplice chiusura dell’attività non equivale necessariamente a una condotta di regolarizzazione o di eliminazione delle conseguenze della violazione.

Un nuovo giudizio, non una condanna

È importante precisare che la Cassazione non ha affermato la responsabilità definitiva dell’imputato.
La Corte ha annullato la decisione del Tribunale perché ha ritenuto insufficiente la valutazione compiuta sulla particolare tenuità del fatto e ha disposto un nuovo giudizio.
Sarà quindi il giudice del rinvio a dover riesaminare la vicenda alla luce dei criteri indicati dalla Suprema Corte, valutando complessivamente la natura delle violazioni, il concreto livello di rischio, il numero dei lavoratori coinvolti e la condotta successiva dell’imputato.

Riflessioni finali

La sentenza n. 23909/2026 offre un importante spunto di riflessione sul modo in cui devono essere considerate le violazioni della normativa sulla sicurezza sul lavoro.
Il principio che emerge ricorda che l’assenza di un infortunio o di un pericolo immediatamente visibile non significa, di per sé, che la violazione sia di particolare tenuità.
La normativa prevenzionistica opera infatti proprio in una fase precedente all’evento dannoso: l’obiettivo è impedire che la mancata adozione di determinati presidi si trasformi in un rischio concreto per i lavoratori.
Per questo motivo, anche obblighi come la formazione, la sorveglianza sanitaria o la corretta individuazione delle figure della sicurezza devono essere valutati considerando la loro effettiva funzione preventiva.
La Cassazione, in definitiva, richiama il giudice a una valutazione concreta, complessiva e non formale della condotta.
La particolare tenuità può certamente trovare applicazione anche nel settore della sicurezza sul lavoro, ma non può essere desunta automaticamente dalla natura documentale della violazione, dall’assenza di un infortunio o dalla cessazione dell’attività.