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TFR dal 2027: cosa cambia davvero per lavoratori e imprese

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TFR dal 2027: cosa cambia davvero per lavoratori e imprese

Il TFR rappresenta una componente importante della retribuzione maturata nel corso della vita lavorativa.
Per questo, ogni intervento che ne modifica il trattamento fiscale merita di essere letto con attenzione, soprattutto quando può avere effetti sull'importo che il lavoratore riceverà al termine del rapporto.
L'entrata in vigore, dal 1° gennaio 2027, del nuovo Testo unico delle imposte sui redditi ha riportato al centro dell'attenzione la disciplina fiscale del TFR e, in particolare, la cosiddetta clausola di salvaguardia, generando non poca confusione.
Si tratta di una materia tecnica, ma il principio che interessa lavoratori e imprese può essere spiegato in modo semplice: la clausola di salvaguardia non viene cancellata dal nuovo TUIR.
La disciplina viene invece ricollocata all'interno del nuovo testo unico. Per capire cosa significa, conviene fare un passo indietro.

Il TFR ha una tassazione diversa dallo stipendio

Il TFR non viene tassato come una normale retribuzione.
Quando viene liquidato alla cessazione del rapporto di lavoro, è infatti soggetto a tassazione separata.
La scelta del legislatore tiene conto della sua particolare natura: il TFR non rappresenta un reddito prodotto in un solo anno, ma una somma che si forma progressivamente durante gli anni di lavoro e viene normalmente percepita alla fine del rapporto.
La tassazione separata prevede quindi un meccanismo specifico per determinare l'imposta, basato anche sul cosiddetto reddito di riferimento.
È all'interno di questo sistema che assume rilievo la clausola di salvaguardia.

Perché esiste una clausola di salvaguardia?

La struttura dell'IRPEF è cambiata più volte nel corso degli anni: sono cambiati gli scaglioni, le aliquote e le regole di determinazione dell'imposta.
Il TFR, però, ha una caratteristica particolare: può essere maturato nell'arco di decenni. Per evitare che i cambiamenti intervenuti nel sistema fiscale potessero determinare, al momento della liquidazione, un trattamento meno favorevole, il legislatore ha previsto un meccanismo di salvaguardia.
La disciplina introdotta dalla legge n. 296/2006 stabilisce che, nella determinazione dell'imposta sul TFR, sulle indennità equipollenti e sulle altre somme connesse alla cessazione del rapporto, si possano applicare, se più favorevoli, le aliquote e gli scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006.
Un punto è particolarmente importante: non significa che il TFR venga tassato automaticamente con le aliquote del 2006. La disciplina del 2006 costituisce un termine di confronto: quando risulta più favorevole, viene utilizzata per la determinazione dell'imposta.

Cosa succede dal 1° gennaio 2027?

È qui che si è concentrata gran parte dei dubbi.
Con l'entrata in vigore del nuovo TUIR viene abrogata la disposizione della legge n. 296/2006 che contiene la clausola di salvaguardia.
Letta isolatamente, questa abrogazione potrebbe far pensare che la salvaguardia venga meno.
Ma la lettura deve essere completata con il nuovo testo normativo.
Il D.Lgs. 117/2026, che introduce il nuovo TUIR, inserisce infatti la disciplina all'interno del nuovo impianto e, all'articolo 21, comma 11, mantiene il riferimento alle aliquote e agli scaglioni vigenti al 31 dicembre 2006, quando risultano più favorevoli.
Il passaggio al nuovo TUIR comporta quindi un riordino della disciplina, non la cancellazione del meccanismo di salvaguardia.

In concreto

La situazione può essere rappresentata così:

Fino al 31 dicembre 2026 Dal 1° gennaio 2027
La clausola di salvaguardia è contenuta nella legge n. 296/2006
La clausola è disciplinata dal nuovo TUIR
Si tiene conto, quando più favorevoli, delle aliquote e degli scaglioni vigenti al 31 dicembre 2006
Lo stesso criterio continua a essere previsto
Il TFR è soggetto a tassazione separata
Il TFR continua a essere soggetto a tassazione separata

La differenza, quindi, riguarda principalmente il riordino normativo e la collocazione della disposizione.

Questo significa che la tassazione del TFR non cambia?

È importante distinguere due piani.
Il nuovo TUIR non introduce, con riferimento alla clausola di salvaguardia, una nuova aliquota del TFR né elimina il confronto con la disciplina del 2006.
Questo, però, non significa che l'imposta finale sia identica per tutti i lavoratori o che il calcolo del TFR possa essere ridotto a una percentuale fissa.
La tassazione separata continuerà infatti a essere determinata attraverso il meccanismo previsto dalla legge e sulla base degli elementi che caratterizzano il singolo rapporto.
Il punto da chiarire è quindi più preciso:

non è l'entrata in vigore del nuovo TUIR, di per sé, a determinare un aumento della tassazione del TFR attraverso la soppressione della clausola di salvaguardia.

La clausola continua a essere prevista.

Cosa significa per chi lavora?

Per il lavoratore, la questione è soprattutto quella dell'importo netto che sarà percepito al momento della cessazione del rapporto.
Il passaggio al nuovo TUIR non comporterà, da solo, la perdita della salvaguardia prevista per il TFR.
Continua infatti a essere previsto il confronto con le aliquote e gli scaglioni IRPEF vigenti al 31 dicembre 2006 quando il loro utilizzo risulta più favorevole.
Questo consente di evitare una lettura semplicistica secondo cui “dal 2027 il TFR sarà tassato di più”.
Una conclusione di questo tipo non tiene conto della nuova collocazione della disciplina all'interno del TUIR.

E per le imprese?

Per le imprese il tema non è meno rilevante. Il TFR coinvolge direttamente l'amministrazione del personale, la gestione delle cessazioni e gli adempimenti fiscali collegati alla liquidazione delle competenze di fine rapporto.
Conoscere il nuovo riferimento normativo sarà quindi importante per aziende, uffici del personale e professionisti che assistono le imprese.
Ma c'è anche un aspetto più generale: una corretta informazione ai lavoratori è parte della qualità della gestione del rapporto di lavoro.
Quando si parla di fiscalità del TFR, infatti, una formulazione imprecisa può generare aspettative o preoccupazioni che non corrispondono alla disciplina effettivamente applicabile.

Il punto da ricordare

La novità del 2027 va quindi letta nel quadro più ampio della riforma e del riordino del TUIR.
La disposizione della legge n. 296/2006 viene abrogata, ma la relativa disciplina di salvaguardia viene ripresa nel nuovo Testo unico.
Per questo, davanti alla domanda “dal 2027 il TFR sarà più tassato?”, la risposta più corretta è:

non per effetto della soppressione della clausola di salvaguardia, che continuerà a essere prevista nel nuovo TUIR.

Il TFR continuerà a essere soggetto a tassazione separata e, nel determinare l'imposta, continuerà a rilevare — quando più favorevole — il riferimento agli scaglioni e alle aliquote vigenti al 31 dicembre 2006.

Informazione chiara per il mondo del lavoro

Come associazione che rappresenta le PMI e, allo stesso tempo, considera la tutela del lavoro e la qualità delle relazioni tra imprese e lavoratori elementi fondamentali, riteniamo importante contribuire a una corretta comprensione delle novità normative.
Su temi che incidono direttamente sul reddito dei lavoratori e sugli adempimenti delle imprese, chiarezza e correttezza dell'informazione vengono prima di qualsiasi semplificazione.
La disciplina del TFR dal 2027 è un buon esempio di quanto sia importante leggere una modifica normativa nel suo complesso: l'abrogazione di una disposizione non significa necessariamente che venga meno la regola che quella disposizione conteneva.