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Imprese artigiane impiantistiche: chiarimenti INPS sui limiti dimensionali e sui codici 5G e 5C

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La novità introdotta dall’INPS

Con il messaggio n. 3145 del 5 ottobre 2026, l’INPS interviene sul tema dei limiti dimensionali previsti per la conservazione della qualifica di impresa artigiana, con particolare riferimento alle imprese operanti nel settore dell’edilizia e alle attività impiantistiche.
Il chiarimento è particolarmente rilevante per gli impiantisti artigiani, perché la corretta individuazione dell’attività esercitata determina anche il limite massimo di lavoratori che l’impresa può occupare senza perdere la propria qualificazione artigiana.
L’Istituto precisa innanzitutto che, ai fini dell’applicazione della disciplina, nel settore della costruzione edile rientrano non soltanto le attività di costruzione in senso stretto, ma anche le attività di completamento, rifinitura e altre lavorazioni relative agli edifici.
Per queste imprese trova applicazione il limite previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera e), della Legge n. 443/1985, associato al Codice di Autorizzazione (CA) “5G”, e non quello previsto dalla lettera a), collegato al CA “5C”.

5G e 5C: perché la distinzione è importante

La differenza tra i due codici non è soltanto formale, ma incide direttamente sulla dimensione massima dell’impresa artigiana.
Per le imprese di costruzione edile e per le attività riconducibili al relativo ambito, il CA 5G identifica il limite di:

Diversamente, per determinate imprese impiantistiche che non svolgono prevalentemente attività riconducibili alla costruzione di edifici, può trovare applicazione il limite previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera a), della Legge n. 443/1985, collegato al CA 5C.
In questo caso il limite è più elevato: 18 dipendenti, elevabile a 22 con gli apprendisti.
La corretta qualificazione dell’attività diventa quindi fondamentale, soprattutto per le imprese che si trovano vicine alle soglie dimensionali previste dalla legge.

Il caso degli impiantisti che non operano prevalentemente nella costruzione di edifici

Il chiarimento più significativo riguarda le imprese che svolgono attività impiantistica non riconducibile in via prevalente alla costruzione di edifici.
Per queste realtà l’INPS prevede la possibilità di applicare il limite dimensionale della lettera a) dell’articolo 4 della Legge n. 443/1985.
In altre parole, un’impresa che svolge attività di installazione e manutenzione di impianti non deve essere automaticamente considerata, ai fini del limite dimensionale, come impresa edile soltanto perché può operare anche all’interno di cantieri.
Occorre invece verificare la natura effettiva e prevalente dell’attività esercitata.
La distinzione assume particolare rilievo per le imprese classificate con determinati Codici Statistici Contributivi (CSC) riconducibili all’attività impiantistica.

La dichiarazione di responsabilità dal 23 ottobre 2026

Per le imprese già in possesso di una matricola contributiva contraddistinta dal CA 5G, l’INPS ha previsto una specifica procedura per consentire agli impiantisti interessati di dichiarare che l’attività svolta non è riconducibile in via prevalente alla costruzione di edifici.
La procedura sarà disponibile a partire dal 23 ottobre 2026.
La dichiarazione dovrà essere trasmessa attraverso il Cassetto previdenziale del contribuente, utilizzando, nella sezione “Contatti”, lo Smart Task denominato: “Limiti impresa impiantistica artigiana”.
Nella dichiarazione dovranno essere indicate le caratteristiche dell’attività esercitata e la relativa decorrenza.
Per le posizioni interessate, l’INPS indica come data di decorrenza il 1° luglio 2026, oppure una data successiva qualora gli effetti della dichiarazione decorrano successivamente.

Cosa cambia per l’impresa

L’adempimento assume particolare importanza perché può determinare una modifica delle caratteristiche contributive della matricola INPS.
In presenza dei presupposti richiesti, la posizione potrà essere ricondotta al regime previsto per le imprese impiantistiche che non svolgono prevalentemente attività edile, con conseguente applicazione del diverso limite dimensionale.
Il passaggio non deve quindi essere considerato come una semplice variazione amministrativa: il codice di autorizzazione presente sulla matricola INPS è collegato alla soglia dimensionale entro la quale l'impresa può mantenere la qualifica artigiana.

Attenzione al superamento dei limiti

La questione è particolarmente delicata per le imprese che si trovano a ridosso delle soglie previste dalla normativa.
Il superamento dei limiti dimensionali stabiliti dall’articolo 4 della Legge n. 443/1985 può comportare la perdita della qualifica artigiana e la conseguente classificazione dell’impresa nel settore Industria.
Per questo motivo, prima di procedere con la dichiarazione, è opportuno verificare con attenzione:

Il caso delle imprese con più matricole

Il messaggio INPS affronta anche la situazione delle imprese che fanno capo al medesimo datore di lavoro ma presentano più matricole contributive.
In questi casi, ai fini del riconoscimento della qualifica artigiana, occorre considerare la matricola relativa all’attività economica esercitata personalmente e professionalmente dal titolare o dalla maggioranza dei soci, quando ne ricorrano i presupposti.
Le eventuali ulteriori matricole devono invece essere valutate in relazione all’attività economica effettivamente svolta e possono essere ricondotte al settore Industria o Terziario.
Anche ai fini del calcolo del limite dimensionale, in presenza di più matricole riferite allo stesso codice fiscale, devono essere considerati i dipendenti esposti sulla matricola classificata nel settore Artigianato.

Cosa devono fare ora le imprese impiantistiche

Alla luce delle nuove indicazioni, le imprese interessate dovrebbero innanzitutto effettuare una verifica della propria posizione contributiva.
In particolare, è consigliabile controllare se la matricola INPS risulta attualmente contraddistinta dal CA 5G e verificare se l’attività effettivamente esercitata sia, oppure no, prevalentemente riconducibile alla costruzione di edifici.
Per le imprese che rientrano nell’ambito degli impiantisti non prevalentemente edili, dal 23 ottobre 2026 sarà possibile presentare la dichiarazione attraverso lo Smart Task dedicato.
L’operazione è importante soprattutto per le imprese che, con il limite di 10 dipendenti previsto per il settore edile, rischierebbero di superare la soglia, mentre potrebbero rientrare nel limite più elevato previsto per le attività impiantistiche non prevalentemente edili.

In sintesi

Il messaggio INPS n. 3145/2026 introduce un chiarimento importante: non tutte le imprese impiantistiche devono essere necessariamente assoggettate al limite dimensionale previsto per l’edilizia.
La distinzione dipende dall’attività concretamente svolta e, in particolare, dalla circostanza che l’attività impiantistica sia o meno riconducibile in via prevalente alla costruzione di edifici.
La differenza può tradursi, in termini dimensionali, nel passaggio da un limite di 10 dipendenti, elevabile a 14 con gli apprendisti, a un limite di 18 dipendenti, elevabile a 22 con gli apprendisti.
Per le imprese già titolari di una matricola con CA 5G, il momento operativo da segnare in agenda è quindi il 23 ottobre 2026, data dalla quale sarà disponibile nel Cassetto previdenziale del contribuente lo Smart Task “Limiti impresa impiantistica artigiana” per la trasmissione della dichiarazione di responsabilità.
In conclusione, prima di procedere è fondamentale verificare la reale natura dell’attività svolta, il relativo inquadramento contributivo e la composizione dell’organico.
Una corretta qualificazione può incidere direttamente sulla possibilità dell’impresa di conservare la propria natura artigiana.