Visita fiscale ed obbligo di reperibilità
Visita fiscale ed obbligo di reperibilità
La mancata risposta al campanello durante una visita fiscale non dimostra, da sola, che il lavoratore fosse assente dalla propria abitazione.
Per stabilire se sussista una violazione dell'obbligo di reperibilità, occorre distinguere ciò che il medico ha effettivamente constatato dalle circostanze che possono essere dimostrate attraverso ulteriori prove.
È questo il punto centrale della sentenza n. 1037 del 14 settembre 2026 del Tribunale di Avellino, intervenuto in una controversia relativa a un dipendente (in questo caso pubblico) al quale era stata contestata l'irreperibilità durante un periodo di malattia.
La pronuncia affronta una questione di particolare interesse per il diritto del lavoro: quale valore probatorio può essere attribuito al verbale del medico fiscale quando il documento attesta la mancata risposta al campanello, ma non certifica espressamente che il dipendente fosse fuori casa?
La risposta del giudice si fonda sulla distinzione tra il fatto direttamente constatato dal medico e l'effettiva assenza del lavoratore, circostanze che non possono essere considerate automaticamente equivalenti.
Il caso: il lavoratore era in casa, ma non ha risposto al campanello
La controversia riguardava un collaboratore scolastico, dipendente del Ministero dell'Istruzione, che si era assentato dal servizio per malattia dal 13 al 17 novembre 2023.
Il dipendente aveva regolarmente trasmesso la certificazione medica e indicato il domicilio presso il quale essere sottoposto ai controlli sanitari.
Durante una visita fiscale, tuttavia, il medico incaricato non aveva ricevuto risposta al campanello. Nel verbale erano state riportate le annotazioni «sconosciuto/irreperibile» e «al n. 5 non è conosciuto».
L'amministrazione aveva ritenuto che il lavoratore non avesse adottato tutte le misure necessarie per consentire il controllo e aveva considerato ingiustificato il periodo di assenza, disponendo una trattenuta economica di 209,40 euro.
Il dipendente aveva contestato il provvedimento, sostenendo di essere stato effettivamente presente nella propria abitazione al momento della visita.
A sostegno della propria posizione aveva richiamato anche precedenti visite fiscali, effettuate presso lo stesso domicilio e concluse regolarmente.
Nel giudizio erano inoltre emersi elementi relativi alla presenza del lavoratore in casa nella giornata interessata, tra cui la testimonianza del medico curante, che aveva riferito di aver effettuato una visita domiciliare proprio quel giorno.
Il punto da chiarire non era, dunque, semplicemente se il medico avesse ricevuto risposta, circostanza pacifica, ma se da quella mancata risposta fosse possibile dedurre che il lavoratore fosse assente e avesse violato i propri obblighi.
Che cosa dimostra realmente il verbale del medico fiscale?
Per risolvere la controversia, il Tribunale ha esaminato il valore probatorio del verbale redatto dal medico incaricato del controllo.
Il documento costituisce un atto pubblico e fa fede, fino a querela di falso, della sua provenienza e dei fatti che il pubblico ufficiale attesta come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, nei limiti stabiliti dalla legge.
Questa efficacia probatoria, tuttavia, deve essere riferita ai fatti effettivamente attestati.
Se il medico dichiara di essersi recato presso il domicilio indicato e di non aver ricevuto risposta al campanello, il verbale documenta tale circostanza.
Non dimostra necessariamente che il lavoratore fosse assente dall'abitazione.
La distinzione è sostanziale: il mancato riscontro al campanello è un fatto direttamente constatabile, mentre l'assenza del dipendente costituisce una conclusione che deve trovare adeguato fondamento negli elementi disponibili.
Nel caso esaminato, le annotazioni «sconosciuto/irreperibile» non sono state considerate sufficienti, da sole, a dimostrare la violazione contestata.
Il loro significato doveva essere valutato alla luce del contenuto del verbale e delle altre prove raccolte nel processo.
Il verbale prova che il medico non ha ricevuto risposta; non certifica automaticamente che il lavoratore non fosse in casa.
La prova testimoniale può dimostrare la presenza nell'abitazione
Uno degli aspetti più rilevanti della decisione riguarda la possibilità di dimostrare, attraverso prove diverse dal verbale fiscale, che il lavoratore si trovava effettivamente nella propria abitazione al momento del controllo.
Il Tribunale ha preso in considerazione le testimonianze raccolte durante il giudizio, compresa quella del medico curante, che aveva riferito di aver visitato il dipendente presso la sua abitazione nella stessa giornata.
Anche la coniuge, sebbene separata, aveva confermato la presenza del lavoratore in casa.
A questi elementi si aggiungevano i precedenti controlli fiscali conclusi regolarmente presso il medesimo domicilio, sulla base delle indicazioni già comunicate all'amministrazione.
La rilevanza di tali circostanze risiede nella loro capacità di contribuire alla ricostruzione dei fatti.
La mancata risposta al campanello non è incompatibile, sul piano logico, con la presenza di una persona all'interno dell'abitazione.
Per questa ragione, quando il verbale non attesta espressamente l'assenza del dipendente, è possibile ricorrere a testimonianze e altri elementi probatori per dimostrare dove si trovasse effettivamente il lavoratore.
Non si tratta di mettere in discussione ciò che il medico ha constatato, ma di evitare che da un fatto certo — la mancata risposta — venga ricavata automaticamente una circostanza ulteriore che il verbale non attesta direttamente.
L'obbligo di reperibilità non viene meno
La decisione non elimina l'obbligo del lavoratore in malattia di rendersi reperibile durante le fasce orarie previste dalla normativa vigente.
Il dipendente è tenuto a consentire l'esecuzione del controllo e ad adottare i comportamenti ragionevolmente necessari affinché la visita possa essere effettuata.
Ciò che il Tribunale esclude è l'automatismo tra mancata risposta e assenza ingiustificata.
Occorre distinguere due questioni: da una parte, la presenza fisica del lavoratore presso il domicilio; dall'altra, l'eventuale violazione degli obblighi di diligenza e collaborazione.
La prima riguarda la collocazione effettiva del dipendente al momento della visita. La seconda concerne il comportamento da lui tenuto per consentire il controllo.
Le due questioni sono collegate, ma non coincidono. Per questo motivo, l'eventuale responsabilità deve essere valutata sulla base della condotta concretamente contestata e delle prove disponibili.
Nel caso in esame, il Tribunale ha ritenuto che gli elementi raccolti non fossero sufficienti a confermare l'addebito formulato dall'amministrazione.
Il provvedimento viene annullato: restituzione delle somme trattenute
All'esito del giudizio, il Tribunale di Avellino ha accolto il ricorso del lavoratore, dichiarando illegittimo il provvedimento contestato.
Il Ministero è stato condannato a restituire i 209,40 euro trattenuti e a ripristinare la posizione lavorativa del dipendente per il periodo interessato dalla contestazione.
Le spese processuali sono state integralmente compensate tra le parti, anche in considerazione delle caratteristiche della controversia e delle incertezze interpretative richiamate nella decisione.
L'esito del giudizio è legato alle circostanze specifiche del caso e alla valutazione delle prove acquisite.
Non ne deriva che ogni contestazione per mancata risposta al campanello sia necessariamente illegittima.
La pronuncia chiarisce, piuttosto, che l'amministrazione non può considerare dimostrata l'assenza del dipendente soltanto perché il medico fiscale non ha ricevuto risposta, quando il verbale non attesta direttamente tale assenza e gli altri elementi disponibili consentono una diversa ricostruzione dei fatti.
Le conseguenze per lavoratori e datori di lavoro
La sentenza offre un'indicazione importante per la gestione delle controversie relative ai controlli domiciliari durante la malattia.
Per il lavoratore, la semplice affermazione di essere stato in casa non è necessariamente sufficiente: in caso di contestazione, possono assumere rilievo testimonianze, documentazione e altri elementi idonei a dimostrare la propria presenza nell'abitazione.
Per il datore di lavoro, invece, è essenziale distinguere la mancata risposta al campanello dall'effettiva assenza del dipendente e valutare correttamente il contenuto del verbale prima di adottare provvedimenti sfavorevoli.
La verifica deve riguardare i fatti realmente accertati e la loro capacità di dimostrare la condotta contestata.
Un verbale che registra la mancata risposta non può essere interpretato automaticamente come prova di un'assenza ingiustificata, soprattutto quando il lavoratore fornisce elementi concreti a sostegno della propria presenza.
Conclusioni
Con la sentenza n. 1037 del 14 settembre 2026, il Tribunale di Avellino affronta un problema preciso: stabilire se la mancata risposta al campanello durante una visita fiscale sia sufficiente a dimostrare l'assenza del lavoratore.
La decisione ribadisce l'importanza di distinguere i fatti attestati dal medico dalle circostanze ulteriori che devono essere dimostrate attraverso l'istruttoria.
Il verbale conserva la propria efficacia probatoria, ma non può essere utilizzato per attribuire automaticamente alla mancata risposta il significato di un'assenza effettiva.
Quando il dipendente sostiene di essere stato in casa, la sua versione può essere verificata attraverso testimonianze e altri elementi pertinenti.
Nel caso esaminato, la valutazione complessiva delle prove ha condotto il Tribunale ad accogliere il ricorso e a dichiarare illegittimo il provvedimento adottato dall'amministrazione.
Il principio da ricavare è circoscritto ma significativo: non rispondere al campanello non equivale necessariamente a essere assenti da casa.
L'eventuale violazione dell'obbligo di reperibilità deve essere accertata sulla base dei fatti e delle prove, senza automatismi sfavorevoli al lavoratore.
