Ne avevamo parlato proprio pochi giorni fa sui nostri profili social: il 4 marzo scorso, il Ministero del Lavoro, di concerto con quello dell'Economia, aveva pubblicato il decreto attuativo del "Decreto Coesione".
Esso forniva indicazioni per l'applicazione del cosiddetto “Bonus Giovani 2025”, specificando fra l’altro l'entità dello sgravio spettante (500€/mese per lavoratore, che diventavano 650€/mese per assunzioni riguardanti unità produttive ubicate in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna), identificando i requisiti del datore di lavoro (privato che durante i 6 mesi precedenti l'assunzione, non fosse ricorso a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi (ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223) nella stessa unità operativa o produttiva) e del neo assunto (età inferiore ai 35 anni al momento dell’assunzione, a condizione che la stessa fosse a tempo indeterminato e non riguardasse personale dirigenziale, domestico, o l’apprendistato).
Stabiliva inoltre la forbice temporale entro la quale dovevano essere effettuate le assunzioni per poter generare il diritto ad usufruire delle agevolazioni previste.
Proprio quest’ultimo potrebbe essere uno dei motivi del (temporaneo?) dietrofront: il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, pochi giorni dopo la pubblicazione, aveva scritto al Ministero del Lavoro per avere chiarimenti circa l'incongruenza tra le date contenute e quelle iniziali fornite dal Decreto Coesione.
Quest’ultimo, in origine, aveva stabilito che gli sgravi sarebbero stati applicabili alle assunzioni che fossero state effettuate dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025.
Il decreto attuativo, pur mantenendo invariata la “dead line”, aveva posticipato la data di inizio validità al 31 gennaio 2025, escludendo di fatto tutte le assunzioni realizzate nei cinque mesi “tagliati”.
Resta il fatto che ad oggi il decreto attuativo risulta in status "non adottato", e al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli in merito.