La sorveglianza sanitaria rappresenta un presidio di sicurezza che non ammette deroghe.
La Quinta Sezione Penale della Cassazione, con la sentenza n. 3318 del 27 gennaio 2026, ha tracciato un confine netto tra l'attività clinica e la responsabilità documentale del medico competente.
Il caso specifico riguardava la condotta di un sanitario che aveva emesso giudizi di idoneità basandosi esclusivamente su una raccolta anamnestica parziale, omettendo l'esame obiettivo ma dichiarandolo come eseguito nel verbale di visita.
Il punto focale della decisione risiede nella natura dell'atto.
La Suprema Corte ha respinto la tesi difensiva che configurava il certificato come "scrittura privata" o "certificato amministrativo attenuato". Al contrario, ha ribadito che il giudizio di idoneità alla mansione specifica è un atto pubblico autoritativo.
Il medico competente, infatti, concorre a formare la volontà della Pubblica Amministrazione in materia di tutela della salute pubblica.
Pertanto, la falsa attestazione circa l'avvenuta esecuzione della visita fisica integra il reato di falso ideologico in atto pubblico (Art. 479 c.p.), poiché viene meno la corrispondenza tra la realtà fenomenica (la visita mai avvenuta) e la realtà documentale (il certificato firmato).
La sentenza 3318/2026 chiarisce un aspetto che la prassi spesso ignora: la sorveglianza sanitaria non è una consulenza, ma un accertamento d'ufficio.
L'impatto di questa pronuncia è consistente per l'intero comparto della medicina del lavoro:
Con la sentenza n. 3318/2026, la Cassazione non si limita a censurare un comportamento eticamente scorretto, ma riafferma la centralità del medico competente come pubblico ufficiale garante della sicurezza.
Per i datori di lavoro, il messaggio è inequivocabile: la "semplificazione" delle visite mediche non è un'opzione gestionale, ma un pericoloso varco verso la responsabilità penale.
