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Clausola di riservatezza nel contratto di lavoro dipendente

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Clausola di riservatezza nel contratto di lavoro dipendente

L’inserimento di clausole di riservatezza (Non-Disclosure Agreement o NDA) all’interno delle lettere di assunzione rappresenta uno strumento fondamentale per la tutela del patrimonio immateriale d’impresa.
Questa esigenza diviene particolarmente stringente al cospetto di figure apicali — quali la Direzione Commerciale, quella Amministrativa o il settore Tech — deputate alla gestione sinergica del know-how didattico e tecnico, dei flussi finanziari, delle strategie di posizionamento sul mercato.
Il presente contributo analizza la natura giuridica di questo accordo, i requisiti di validità formale, i reciproci obblighi delle parti e gli aspetti patologici di minore evidenza dottrinale.

Inquadramento normativo: tutela legale vs clausola negoziale

È opportuno preliminarmente distinguere la tutela derivante direttamente dalla legge da quella di matrice strettamente contrattuale.
Premesso che la tutela dei segreti commerciali è disciplinata anche dagli Art. 98 e 99 del Codice della Proprietà Industriale, in costanza di rapporto di lavoro, la riservatezza è già normata in via automatica dall’articolo 2105 del Codice Civile (Obbligo di fedeltà), il quale vieta espressamente al prestatore di lavoro di diffondere notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o di farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.
Tuttavia, il vincolo ex art. 2105 c.c. cessa ex lege con la risoluzione del rapporto di lavoro.
Pertanto, la sottoscrizione di una clausola esplicita interna alla lettera di assunzione risponde alla necessità individuale dell’impresa di estendere l'efficacia dell'obbligo di segretezza al periodo successivo alla cessazione del contratto qualora l'ex dipendente entri in contatto con realtà concorrenti o intraprenda un'attività autonoma.

Requisiti di validità e struttura della clausola

Affinché l'accordo di riservatezza sia opponibile e non rischi la nullità per indeterminatezza dell'oggetto, la sua formulazione deve soddisfare specifici requisiti strutturali:

Sinallagma contrattuale e reciproci obblighi delle parti

Un profilo di frequente contenzioso concerne l'onerosità dell'accordo.
A differenza del patto di non concorrenza (art. 2125 c.c.), che limitando la capacità reddituale del lavoratore richiede obbligatoriamente un corrispettivo economico a pena di nullità, la clausola di riservatezza ha natura gratuita.
Essa configura un’estensione dei doveri di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.).
Sotto il profilo sinallagmatico, l’accordo genera obbligazioni in capo a entrambe le parti:

Profili critici e fattispecie speciali

Evidenziamo in ultimo due istituti che derogano/limitano l'efficacia della clausola di riservatezza, spesso trascurati in fase di redazione:

Conclusioni

La redazione di una clausola di riservatezza efficace richiede un bilanciamento tra l'esigenza di protezione degli asset aziendali e il principio di ragionevolezza dei vincoli imposti al lavoratore.
L'utilizzo di formulari standardizzati privi di aderenza alle reali mansioni del dipendente rischia di vanificare l'efficacia deterrente dello strumento, esponendo l'azienda a rischi di vulnerabilità strategica nei periodi successivi alla transizione del personale.