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Contratti a termine, è arrivato l’incentivo per la stabilizzazione dei giovani under 35

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Contratti a termine, è arrivato l’incentivo per la stabilizzazione dei giovani under 35

L’estate ha portato una nuova misura a sostegno dell’occupazione stabile dei giovani.
Dal 1° agosto 2026, infatti, è possibile accedere all’incentivo previsto dal decreto-legge n. 62/2026 per la trasformazione a tempo indeterminato di determinati rapporti di lavoro a termine.
L’agevolazione, introdotta dall’articolo 4 del cosiddetto decreto Lavoro, consiste in un esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL.
Il beneficio può arrivare fino a 500 euro al mese per ciascun lavoratore ed essere riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi.
La finestra temporale prevista dalla norma è relativamente breve: sono incentivate le trasformazioni effettuate dal 1° agosto al 31 dicembre 2026.
La misura interessa quindi anche le decisioni che verranno assunte nel corso dell’autunno, quando numerosi rapporti di lavoro a termine arrivati nella seconda parte dell’anno saranno oggetto di valutazione.

Quali contratti possono essere trasformati

E’ necessaria una premessa importante: l’incentivo non riguarda tutte le trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato.
Per rientrare nella misura, il rapporto a termine deve essere stato instaurato entro il 30 aprile 2026 e avere, al momento della trasformazione, una durata complessiva non superiore a 12 mesi.
La trasformazione deve inoltre avvenire senza soluzione di continuità. Non sono quindi agevolabili i rapporti a termine instaurati a partire dal 1° maggio 2026.
La misura è riservata ai giovani che, alla data della trasformazione, non abbiano compiuto 35 anni e che non siano mai stati occupati con un contratto a tempo indeterminato nel corso della propria vita lavorativa.
L’INPS precisa che il requisito anagrafico deve essere verificato alla data della trasformazione: rientrano quindi i lavoratori che hanno un’età inferiore o uguale a 34 anni e 364 giorni.
L’incentivo riguarda i lavoratori con qualifica di operaio, impiegato o quadro, mentre sono esclusi i dirigenti.
Non rientrano inoltre nella misura i rapporti di lavoro domestico e i contratti di apprendistato.

L’incentivo vale anche per il part-time e la somministrazione

La disciplina comprende anche le trasformazioni relative a rapporti di lavoro a tempo parziale. In questo caso, i massimali dell’agevolazione devono essere proporzionalmente ridotti rispetto all’orario di lavoro.
L’INPS ha inoltre chiarito che l’esonero può trovare applicazione anche alle trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nell’ambito della somministrazione di lavoro, secondo le condizioni previste dalla misura.
È invece esclusa la trasformazione dei contratti di lavoro intermittente o “a chiamata”, oltre alle fattispecie già espressamente escluse dalla normativa.

Un incentivo legato all’incremento occupazionale

Tra le condizioni previste per il riconoscimento dell’agevolazione c’è anche quella relativa all’incremento occupazionale netto.
Il requisito viene calcolato confrontando, per ciascun mese, il numero dei lavoratori occupati con la media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti.
Per i lavoratori part-time il calcolo tiene conto proporzionalmente dell’orario di lavoro.
Inoltre, l'ammissione al beneficio è subordinata al possesso del DURC regolare e al pieno rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
La normativa stabilisce inoltre specifiche condizioni legate ai licenziamenti. In particolare, nei sei mesi precedenti la trasformazione non devono essere stati effettuati licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi nella stessa unità produttiva.
Sono inoltre previste limitazioni nei sei mesi successivi alla trasformazione: il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore incentivato o di un lavoratore con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva può determinare la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.

Il beneficio

L’esonero copre il 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, fermo restando il mantenimento dell’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Il limite è fissato in 500 euro mensili per lavoratore, per un massimo di 24 mesi. Per i rapporti trasformati o risolti nel corso del mese il massimale viene riproporzionato in base ai giorni di effettiva fruizione; per i rapporti part-time viene invece ridotto proporzionalmente all’orario.
Restano in ogni caso esclusi i premi e i contributi INAIL. Sotto il profilo della cumulabilità, la norma prevede un divieto generale: l'esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote contributive previsti dalla normativa vigente (come il Bonus Giovani o il Bonus ZES), fatta salva la compatibilità con la maxideduzione fiscale del 120% per le nuove assunzioni a tempo indeterminato.
L’agevolazione è inoltre soggetta a un limite complessivo di spesa: 18,2 milioni di euro per il 2026, 87,5 milioni per il 2027 e 69,3 milioni per il 2028.
L’INPS provvede al monitoraggio delle risorse e, qualora emerga il raggiungimento anche prospettico dei limiti di spesa, non procede all’accoglimento di ulteriori comunicazioni per l’accesso al beneficio.

La procedura è già operativa

La misura è diventata concretamente utilizzabile alla fine di luglio.
Con il messaggio n. 2518 del 29 luglio 2026, l’INPS ha comunicato l’attivazione della procedura telematica per la richiesta dell’incentivo.
La domanda viene presentata attraverso il Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo), selezionando l'istanza specifica denominata "Incentivi decreto Lavoro 2026 – Articolo 4 – ESTA".
La procedura consente l'invio delle istanze sia per le trasformazioni già effettuate dal 1° agosto, sia per quelle ancora da effettuare.
In quest'ultimo caso, una volta ricevuta la conferma di prenotazione dall'ente, il datore di lavoro ha 14 giorni di tempo per effettuare la trasformazione e comunicarla.
La nuova agevolazione si inserisce così nel quadro degli interventi del 2026 destinati a favorire l’occupazione stabile degli under 35, ma si distingue dal più generale Bonus Giovani: in questo caso, infatti, il legislatore ha previsto uno strumento specificamente destinato alla stabilizzazione di rapporti a termine già in essere, con una finestra temporale che si chiude il 31 dicembre 2026.