Formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Approvato l’Accordo sulla formazione in materia di salute e sicurezza, ai sensi dell’Art. 37 - comma 2, del D.Lgs. n.81 del 9 aprile 2008
La Conferenza Stato-Regioni, all’interno della seduta tenutasi il 17 aprile scorso, ha provveduto ad approvare il nuovo Accordo relativo alla formazione in materia di salute e sicurezza, ai sensi dell’articolo 37 del TUS – Testo Unico per la Sicurezza (D.Lgs. 81/2008).
La ratifica dell’accordo avviene dopo un prolungato periodo di attesa: inizialmente avrebbe dovuto infatti avvenire nel 2022.
“VALITALIA PMI” afferma il Presidente Nazionale Roberto Plini “ritiene che il nuovo Accordo Stato Regioni sulla Formazione in Materia di Salute e Sicurezza rappresenti un sano Investimento per il Futuro della sicurezza nei luoghi di Lavoro.
L'Accordo sulla formazione in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro ai sensi dell’art. 37, comma 2, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, rappresenta una novità fondamentale nell’approccio alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, aggiornando i precedenti accordi del 2011 e del 2012 in un quadro normativo che mira all’efficacia delle attività formative, elevando gli standard qualitativi della formazione.
Unificazione e semplificazione appaiono esserne i pilastri, fornendo chiarezza alle imprese circa gli obblighi formativi.
Per ciò che riguarda la prevenzione, nel nuovo accordo risultano centrali le figure dei lavoratori, dei preposti, dei dirigenti e dei datori di lavoro (che assumono direttamente i compiti del SPP, RSPP e ASPP), i coordinatori per la sicurezza nei cantieri, i responsabili delle imprese affidatarie, gli operatori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, gli addetti all’utilizzo di attrezzature specifiche, e l'estensione delle figure soggette all’obbligo di abilitazione sottolinea l’importanza che si vuole dare alle competenze tecniche operative.
La formazione a distanza sarà più accessibile, ma le possibilità organizzative dell'impresa sono state tenute in considerazione anche con l’estensione della videoconferenza sincrona a tutti i corsi teorici e l’ammissione dell’e-learning per i moduli base e di aggiornamento.
La ridefinizione dei contenuti minimi e della durata dei percorsi (all’insegna dell’omogeneità nazionale, della personalizzazione in base al rischio e dell’aggiornamento continuo) costituisce un elemento chiave per innalzare la qualità e l’efficacia dell’intero sistema formativo”.
Queste le principali novità del nuovo accordo stato-regioni
- * Unificazione normativa: Sostituisce tutti gli accordi precedenti (2011, 2012, 2016) creando un Testo Unico di circa 140 pagine.
- * Formazione datori di lavoro: Introduce un corso obbligatorio di 16 ore + 6 ore aggiuntive per cantieri, con adempimento entro 12-24 mesi dall'entrata in vigore.
- * Didattica digitale: E-learning ammesso per formazione generale (4 ore) e corsi a basso rischio, con videoconferenza sincrona consentita per tutti i moduli teorici.
- * Verifiche obbligatorie: Test finali per tutti i corsi e monitoraggio dell'efficacia durante l'attività lavorativa.
- * Formazione dirigenti: Riduzione da 16 a 12 ore base + 6 ore specifiche per cantieri.
- * Soggetti formatori: Definiti requisiti precisi per i formatori, con obbligo di progetto formativo dettagliato (obiettivi, contenuti, modalità).
- * Contenuti ampliati: Nuovi moduli su spazi confinati, molestie lavorative e supporto linguistico per stranieri.
- * Transizione: 12 mesi per adeguare i corsi esistenti, con riconoscimento crediti formativi pregressi.
- * Aggiornamento RSPP/ASPP: Cadenza quinquennale fissa (eliminati i "quinquenni scorrevoli"). La tempistica esatta varia tra 12 e 24 mesi a seconda delle fonti, con 6 che cita 12 mesi per i datori di lavoro e 24 mesi per l'adeguamento generale dei corsi.
I moduli su molestie e violenze, infine, risultavano presenti nella bozza (7) ma non sono stati esplicitamente confermati nell'approvazione finale.