Infortuni sul lavoro
Cassazione ed infortuni sul lavoro: datore di lavoro e preposto hanno l’obbligo di erogare una adeguata formazione ai dipendenti
La formazione e informazione dei lavoratori non sono opzioni, ma obblighi.
Se il datore di lavoro non ottempera ad essi è a prescindere in torto.
E’ questo il concetto ribadito dalla sentenza n. 15697 del 23 aprile scorso della Cassazione penale, che ha inoltre sottolineato un altro concetto fondamentale: il fatto che gli obblighi di legge siano estesi a chi ricopre un ruolo tipico legato alla sicurezza non solleva i titolari formali della qualifica dalla corresponsabilità.
Laddove il datore di lavoro non provveda a formare adeguatamente il lavoratore in tema di salute e sicurezza, soprattutto in relazione alla sua mansione e al posto di lavoro, a questa omissione potrà essere addebitata la causa di un eventuale infortunio derivante dalla mancata conoscenza dei rischi connessi alle lavorazioni svolte e delle misure preventive da adottare per evitarli e/o ridurli.
Il caso trattato
Nel caso in questione, la Corte d’Appello aveva confermato al datore di lavoro la sentenza di condanna emessa dal Tribunale per il reato di lesioni colpose di cui all’art. 590 c.p.
Questo in conseguenza di un infortunio sul lavoro capitato ad un dipendente, che durante la movimentazione della merce, aveva subìto la frattura delle dita di una mano, a causa della caduta di un tubo di cemento sulla merce stessa.
L’imputato era ricorso in Cassazione, adducendo in primis un errato riconoscimento della responsabilità penale a suo carico, in ragione del fatto che essendo un mero prestanome, e non essendo stato dimostrato il suo coinvolgimento attivo nella gestione dell’attività aziendale, non avrebbe dovuto rispondere lui dell’infortunio.
In secondo luogo si era appellato ad un vizio di motivazione: secondo la sua difesa la sentenza era stata emessa richiamando gli obblighi generali di prevenzione, ma non aveva tenuto conto delle reali possibilità di prevenire l’accaduto.
La decisione della cassazione
La Cassazione, facendo diretto riferimento ai concetti di “informazione”, “formazione” e “addestramento” così come definiti dal D.Lgs. 81/08, ha di fatto confermato la condanna, rammentando che erogare una opportuna ed adeguata formazione ai propri lavoratori è uno degli obblighi più importanti a carico del datore di lavoro e delle altre figure incaricate della gestione della sicurezza del lavoro.
Ciò significa che Il datore di lavoro stesso è tenuto a rispondere personalmente in caso di infortunio, qualora venga accertata la violazione degli obblighi a suo carico, sia quelli legati all’esecuzione di una efficace valutazione dei rischi, sia quelli derivanti dalla mancata e corretta formazione, indispensabile a rendere i lavoratori consapevoli circa i rischi connessi alle loro mansioni e le misure da adottare per la loro prevenzione/riduzione (soprattutto se l’infortunio è direttamente imputabile al mancato adempimento agli obblighi).