Licenziamento per giusta causa o giustificato motivo? Ecco cosa dice la legge
Le basi giuridiche del licenziamento nel lavoro subordinato
In diritto del lavoro italiano, la "giusta causa" e il "giustificato motivo" sono due concetti distinti che determinano le ragioni per cui un datore di lavoro può licenziare un dipendente. La principale differenza risiede nella gravità della motivazione del licenziamento.
Giusta causa: Si riferisce a un comportamento così grave del lavoratore da rendere impossibile la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro.
Questo comporta il licenziamento immediato, senza preavviso. Esempi possono includere furto, gravi atti di insubordinazione, o violazioni gravi del contratto di lavoro.
Giustificato motivo: Si divide in soggettivo e oggettivo. Il giustificato motivo soggettivo riguarda comportamenti meno gravi della giusta causa, ma comunque tali da giustificare il licenziamento, come inadempimenti contrattuali che non compromettono irrimediabilmente il rapporto.
In questo caso, il licenziamento è con preavviso. Il giustificato motivo oggettivo riguarda invece ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro o al suo funzionamento, come una riorganizzazione aziendale o la chiusura di un reparto.
In sintesi, la giusta causa implica un'interruzione immediata e senza preavviso del rapporto di lavoro, mentre il giustificato motivo, sia esso soggettivo o oggettivo, prevede il preavviso.