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Regolamento UE 2026/78 (Omnibus VIII): fissati nuovi limiti e divieti per i cosmetici. Cosa cambia per produttori, distributori, centri estetici e saloni di acconciatura

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Regolamento UE 2026/78 (Omnibus VIII): fissati nuovi limiti e divieti per i cosmetici. Cosa cambia per produttori, distributori, centri estetici e saloni di acconciatura

Il settore cosmetico europeo affronta un nuovo e importante aggiornamento normativo.
Con la pubblicazione del Regolamento (UE) 2026/78 della Commissione (noto come Omnibus VIII), entrato formalmente in vigore il 2 febbraio 2026, cambiano le regole per l'utilizzo di alcune sostanze chimiche ampiamente diffuse nelle formulazioni.
La svolta decisiva è scattata il 1° maggio 2026, data in cui i nuovi divieti e le restrizioni sono diventati tassativi, senza possibilità di smaltire le vecchie scorte oltre questo termine.
< L'obiettivo del provvedimento, che va a modificare il regolamento quadro CE n. 1223/2009, è innalzare il livello di tutela della salute umana limitando l'uso di ingredienti classificati come CMR (cancerogeni, mutagene o tossici per la riproduzione).

Chi deve prestare attenzione?

Le nuove disposizioni non colpiscono solo i produttori e i distributori, ma impattano direttamente anche gli operatori professionali, inclusi istituti di bellezza, centri benessere e saloni di acconciatura.
Dal 1° maggio è vietato non solo vendere, ma anche conservare in salone e utilizzare sui capelli o sulla pelle della clientela i prodotti che non rispettano i nuovi standard di sicurezza.

Le 3 sostanze chiave e le nuove regole

Il Regolamento si concentra in particolare su tre ingredienti molto comuni, differenziando i limiti in base alla tipologia di prodotto e alla modalità d'uso:

1. Argento (Silver – INCI: CI 77820)

La stretta sull'argento dipende strettamente dalla dimensione delle sue particelle:

2. Hexyl Salicylate (2-idrossibenzoato di esile)

Utilizzato storicamente come componente di molte fragranze e profumazioni presenti in shampoo, maschere e lozioni, subisce una forte limitazione:

3. o-Phenylphenol (Bifenil-2-olo) e Sodium o-Phenylphenate

Per questi conservanti scattano nuove soglie e l'obbligo di riportare in etichetta la dicitura "Evitare il contatto con gli occhi":

Cosa fare con le scorte?

Poiché il termine del 1° maggio 2026 è ormai ampiamente superato, i prodotti non conformi devono essere già stati ritirati dai saloni e dalle cabine di trattamento.
La gestione dei lotti invenduti o inutilizzati è affidata esclusivamente agli accordi commerciali privatistici tra distributori, produttori e professionisti.