Il lavoratore licenziato per superamento del periodo di comporto che ricorra in giudizio contro tale provvedimento deve poter provare che le assenze (o parte di esse) che hanno causato tale superamento sono dovute a motivi professionali e pertanto direttamente addebitabili al datore di lavoro (ex Art. 2087 c.c.).
E’ questo ciò che emerge dall’Ordinanza n. 14157 del 27 maggio scorso della Corte di Cassazione.
Il dipendente, licenziato per superamento del periodo di comporto, impugna giudizialmente il provvedimento a suo carico.
La Corte d’Appello, però, respinge la sua richiesta, motivando tale decisione con il fatto che il lavoratore non ha provato la correlazione tra alcune delle assenze ed una malattia professionale originata da dolo da parte del datore di lavoro.
La Cassazione, chiamata a pronunciarsi in merito, ha confermato le sentenze dei precedenti gradi di giudizio, precisando che ricade sul lavoratore che impugna il licenziamento per superamento del periodo di comporto l’onere di provare la causa delle assenze che hanno originato tale provvedimento.
In particolare, spetta al dipendente licenziato dimostrare che la malattia è correlata alle mansioni svolte: ciò richiamerebbe infatti le responsabilità del datore di lavoro (come da ex art. 2087 c.c). e costituirebbe l’unico modo per escludere i relativi giorni di assenza dal raggiungimento del comporto.
La Cassazione ha inoltre aggiunto che ai fini di detta prova la sentenza conclusiva del giudizio intentato dal lavoratore Vs INAIL non risulta sufficiente a ritenere accertata la natura professionale della malattia, se l’azienda non ha partecipato a quel giudizio (non avendo quindi potuto esercitare il diritto di opporsi a tale sentenza).
