Per troppo tempo, l’adempimento formale in materia di sicurezza sul lavoro è stato erroneamente interpretato da molti datori come una sorta di “scudo” contro le responsabilità.
La semplice fornitura dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e la relativa documentazione (verbale di consegna e attestato di formazione) non esauriscono affatto il dovere di tutela imposto dalla legge.
Con l'ultima ordinanza in materia, depositata pochi giorni fa, la Corte di Cassazione ha voluto ribadire un monito inequivocabile: il dovere di sicurezza è dinamico e impone al datore di lavoro una vigilanza costante e attiva.
In quest’ottica, nessun datore di lavoro può ritenersi esente da responsabilità per il solo fatto di aver messo a disposizione i DPI, se poi non può dimostrare di aver vigilato sul loro corretto impiego.
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con l'Ordinanza n. 26021, depositata il 24 settembre 2025, è intervenuta su una vicenda particolarmente significativa in questo senso.
Il caso riguardava un lavoratore che, pur avendo a disposizione gli occhiali protettivi forniti dall'azienda, aveva subito una grave lesione all'occhio mentre tagliava un tondino di ferro.
I giudici di merito avevano rigettato la domanda di risarcimento del danno avanzata dal lavoratore, sostenendo in sostanza che l’onere probatorio del datore di lavoro fosse stato assolto con la fornitura del dispositivo.
La Suprema Corte ha invece ribaltato gli esiti della sentenza, ribadendo un principio chiave: la responsabilità datoriale, fondata sull’articolo 2087 Codice Civile, è di natura contrattuale.
Tale responsabilità impone l’adozione di tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica del dipendente, comprese quelle che assicurano l'osservanza delle prescrizioni antinfortunistiche.
L'aspetto di maggiore impatto dell'ordinanza 26021/2025 riguarda la ripartizione degli oneri probatori in caso di infortunio:
Il datore deve dimostrare di aver:
Secondo la Cassazione, la mancata dimostrazione di un sistema di vigilanza efficiente e attivo equivale a un inadempimento dell'obbligo di sicurezza.
L'ordinanza chiarisce anche i limiti della condotta negligente del lavoratore come causa di esclusione della responsabilità datoriale.
La semplice negligenza del dipendente (il mancato uso del DPI, sebbene fornito e formato) non esclude la responsabilità del datore, proprio perché rientra nel suo dovere di vigilanza prevenire tali comportamenti.
L'unica ipotesi in cui il datore di lavoro può essere esonerato da responsabilità è quando la condotta del lavoratore integri il cosiddetto "rischio elettivo": un comportamento abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al contesto lavorativo e alle mansioni affidate.
Solo se il lavoratore compie un atto completamente imprevedibile e avulso dal lavoro, la responsabilità ricade esclusivamente su di lui.
L'Ordinanza n. 26021/2025 fissa un punto di non ritorno per la gestione della sicurezza.
Per le imprese, questo significa che l'approccio alla prevenzione deve evolvere dalla mera conformità documentale alla prevenzione attiva e organizzativa.
Le aziende sono chiamate ad attuare e documentare in modo rigoroso:
In sintesi, la sicurezza non è un'opzione, ma un obbligo, e l'onere di provare la correttezza del proprio operato ricade interamente sul datore di lavoro, il cui dovere di tutela non conosce sconti in assenza di un'efficace e costante attività di monitoraggio.