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Zone pericolose non segnalate

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Con la sentenza n. 23320/2025 la Corte di Cassazione si è pronunciata sulle responsabilità in caso di infortunio

In caso di infortunio causato dalla mancata segnalazione di una zona pericolosa presente nel luogo di lavoro la responsabilità penale è del datore di lavoro.
Questa, in sostanza, è l’indicazione fornita dalla sentenza della Corte di Cassazione, quarta sezione penale, n.23320/2025, relativamente ad un caso in cui il datore di lavoro non aveva provveduto a delimitare un’area di cantiere, contribuendo così ad aumentare il rischio di caduta dall’alto di un suo dipendente.

I fatti

Il procedimento giudiziario, è stato avviato a seguito di un incidente sul lavoro che ha purtroppo avuto un esito fatale per l’operaio coinvolto, precipitato in una voragine presente nel solaio durante i lavori di ristrutturazione di un edificio.
A seguito delle indagini preliminari, il pubblico ministero aveva chiesto il rinvio a giudizio del legale rappresentante dell’impresa, in virtù del suo status di datore di lavoro della persona deceduta, con l’accusa di omicidio colposo aggravato (Codice Penale, Art. 589, comma 2): la sua negligenza si era tradotta infatti in una violazione delle norme di salute e sicurezza sul lavoro.
In particolare, le accuse riguardavano:

Al termine dei procedimenti di primo e secondo grado, i giudici hanno confermato la responsabilità penale dell’imputato, condannandolo ad una pena detentiva.
La difesa ha deciso di appellarsi al terzo grado di giudizio.

La decisione della Corte di cassazione

La Cassazione ha confermato le sentenze precedenti, principalmente per alcuni motivi:

“Il sinistro era riconducibile alla mancata delimitazione dell’area di cantiere con adeguato divieto di accesso alle zone del palazzo pericolanti e alla mancata segnalazione, con appositi cartelli, del foro esistente nel pavimento della stanza (parzialmente coperto da un tappeto) ove il lavoratore era precipitato” ed inoltre “… la idonea segnaletica di pericolo non poteva essere sopperita dalla mera comunicazione verbale al lavoratore, peraltro non estesa a tutti gli operai.”.
“Il sinistro era riconducibile alla mancata delimitazione dell’area di cantiere con adeguato divieto di accesso alle zone del palazzo pericolanti e alla mancata segnalazione, con appositi cartelli, del foro esistente nel pavimento della stanza (parzialmente coperto da un tappeto) ove il lavoratore era precipitato” ed inoltre “… la idonea segnaletica di pericolo non poteva essere sopperita dalla mera comunicazione verbale al lavoratore, peraltro non estesa a tutti gli operai.

“La condotta del B.B. era del tutto pertinente alle operazioni lavorative da espletare, come tale non eccentrica”.
Ricordiamo infatti che eventuali ed accertati comportamenti anomali da parte del lavoratore possono alleggerire, se non escludere, eventuali responsabilità a carico del datore di lavoro, qualora quest’ultimo abbia posto in essere anche le cautele che sono finalizzate proprio alla disciplina e governo del rischio di comportamento imprudente”.

Considerazioni finali

La sentenza in esame ha ricordato che il datore di lavoro non può in alcun modo sottrarsi agli obblighi che la normativa vigente pone a suo carico in tema di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Qualora lo faccia, è chiamato a risponderne penalmente.